Bonus occupazionali in materia di lavoro: modalità di accesso, principi generali – Sgravio contributivo biennale, Giovani eccellenze, NEET ecc
Le agevolazioni in materia di lavoro , in particolare ai fini delle assunzioni , per l’anno 2019 non presentano novità importanti, per questo è importante precisare e consolidare le modalità ed i requisiti di fruizione.
I datori di lavoro che intendano usufruire dei bonus occupazionali sono tenuti al rispetto di determinati presupposti di fonte normativa.
La ratio sottintesa alla possibilità di beneficiare di incentivi si sostanzia nel fatto che, al fine di fruirne, i datori di lavoro siano tenuti a scegliere lavoratori appartenenti a determinate categorie di soggetti, quali i giovani e i lavoratori svantaggiati, pertanto la misura dell’incentivo assume la natura di compensazione per le limitazioni appena descritte.
I limiti generali all’accesso degli incentivi per assunzioni
Le ipotesi di esclusione/limitazione dall’accesso ai bonus occupazionali sono le seguenti:
- assunzione di lavoratori in ottemperanza ad un obbligo preesistente, sia perché stabilito dalla normativa generale, sia perché stabilito dalla contrattazione collettiva;
- assunzione di lavoratori in violazione del diritto di precedenza;
- assunzione di lavoratori in aziende nelle quali siano assunti dipendenti sospesi per crisi o riorganizzazione aziendale; sono ammesse assunzioni o trasformazioni di personale con professionalità differenti da quelle possedute dai lavoratori sospesi o effettuate presso unità produttive diverse;
- assunzione di dipendenti licenziati nei sei mesi precedenti da datori di lavoro che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che assume ovvero che risultino con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- in caso di inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie di assunzione e/o trasformazione, si ha la perdita dell’incentivo spettante nel periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della comunicazione tardiva;
- nel caso in cui il Durc non sia regolare, cioè qualora le aziende non risultino regolari nel versamento dei contributi agli Enti previdenziali (INPS e INAIL) e, nel caso in cui l’azienda sia edile, anche alle Casse edili, le aziende non possono beneficiare degli incentivi;
- qualora, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 150/2015, sia necessario un incremento occupazionale netto ai fini della fruizione dei bonus, è necessario effettuare il calcolo mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, tenendo in considerazione anche il concetto di “impresa unica”.
Sintesi delle nuove agevolazioni all’assunzione per il 2019
Molti degli incentivi all’assunzione previsti per il 2019 sono collegati al possesso di requisiti anagrafici o alla storia lavorativa del lavoratore.
Altri incentivi, seppur approvati, sono momentaneamente inutilizzabili in quanto si è in attesa di disporre delle necessarie coperture economiche.
Di seguito si fornisce una sintesi delle agevolazioni di nuova emanazione ma in attesa di decreti attuativi per essere effettivamente utilizzabili.
- Sgravio contributivo biennale (2019/2020): tale agevolazione è disciplinata all’art. 1-bis, D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018 (cd. “Decreto Dignità) e prevede un esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000€ su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. Il beneficio spetta ai datori di lavoro privati e i lavoratori destinatari sono giovani assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (ex D. Lgs. 23/2015) che non abbiano compito il 35° anno di età e non abbiano mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro beneficiario dell’esonero o con altri datori.
- Nuovo esonero 2019 – Giovani Eccellenze: la Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), all’art. 1., co. 706 stabilisce che sia riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione, e nel limite massimo di 8.000€, ai datori di lavoro privati che assumano con contratto a tempo indeterminato, anche se part-time, i seguenti soggetti:
- o cittadini in possesso della laurea magistrale conseguita tra il 01/01/2018 e il 30/06/2019 con la votazione di 110/110 e lode , con una media ponderata dei voti pari ad almeno 108/110, nel rispetto della durata legale del corso di laurea e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute;
- o cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto tra il 01/01/2018 e il 30/06/2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute.
L’esonero si applica anche in caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/12/2019, di un contratto a termine in indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti alla data di trasformazione. Sono esclusi da tale agevolazione i rapporti di lavoro domestico e i datori di lavoro che abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva nella quale intendono effettuare assunzioni agevolate.
I “vecchi” bonus assunzione ancora in vigore
Alcune delle agevolazioni in scadenza al 31/12/2018 sono state prorogate; nello specifico:
- la L. 145/2018, co. 247, ha prorogato al 2020 lo sgravio per le assunzioni effettuate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e nelle regioni “in transizione”, quali Abruzzo, Molise e Sardegna;
- il decreto ANPAL 581 del 28/12/2018 ha prorogato il beneficio spettante per le assunzioni di Giovani NEET aderenti a “Garanzia Giovani”.
Importante ricordare che è possibile fruire delle agevolazioni previste per le due casistiche appena descritte, senza la necessità di rispettare quanto stabilito in materia di aiuti di stato in regime “de minimis”, se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto.
Fonte: fiscoetasse.com